La fumigazione dei container: le regole del nuovo IMDG 35-2010

 
Le tematiche che riguardano i materiali di imballaggio delle merci sono molto spesso, a torto, sottovalutate. 

La correta gestione e preparazione di una spedizione passa ovviamente anche attraverso il rispetto di tutte quelle normative che prescrivono particolari requisiti per i materiali di imballaggio ecc.

Il mancato rispetto di tali regole può comportare spiacevoli conseguenze di natura operativa ed economica; nella mia esperienza ho "visto" diversi container essere respinti dalle autorità doganali perchè ad esempio i pallet non erano a norma rispetto a quanto previsto dagli standard internazionali in tema i fumigazione...

Si tratta di un agomento di grande importanza. 

Per questo motivo ospito, con enorme piacere, un post scritto da Enrico Cappella dedicato alla fumigazione ed in particolare ad alcune novità introdotte all'IMDG Code, il testo di riferimento per la spedizione di merci pericolose via mare.

Buona lettura!  


 
FUMIGAZIONE CONTAINERS: le regole del nuovo IMDG 35-2010

 
Fumigazione: che cosa è?
La “fumigazione” è una procedura efficace contro lo sviluppo dei parassiti infestanti del legno.

Il problema nasce (nel trasporto via mare) perché il legno è uno dei materiali da imballo comunemente usati (casse, pallet, ecc.) e presenti nei container.

L'elenco dei paesi che adottano questa procedura come standard qualitativo cresce costantemente e nel prossimo futuro si arriverà alla conformità globale delle procedure atte a garantire che gli imballi in legno circolanti sul pianeta non rappresentino una fonte di rischio per la salvaguardia di flora e foreste.

In particolare per fumigazione s’intende quel particolare procedimento (termico o chimico), con il quale si disinfestano dai parassiti, appunto, pallet e imballi di legno o altre strutture in legno che successivamente verranno spediti ovvero direttamente i container prima dello stivaggio a bordo delle navi in quella che viene chiamata "fumigazione QPS" (quarantine pre-ships).

Nel caso di fumigazione QPS soprattutto, la gestione dell’operazione è complicata e crea molti problemi in quanto gli standard richiesti variano a seconda delle regolamentazioni vigenti in molti paesi ed anche per effetto di più precise prescrizioni introdotte dalle autorità portuali e dalle compagnie di navigazione.

Inoltre, non effettuando la procedura di ventilazione del container fumigato (minimo 12 ore), operazione questa che “pulisce” l’unita di trasporto dai gas tossici precedentemente immessi al suo interno e che “certifica” la sua “non pericolosità”, l’imbarco e il trasporto dello stesso viene regolamentato dall’IMDG code (regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose via mare).


Fumigazione: cosa si usa?
L'agente chimico generalmente utilizzato nella fumigazione QPS è il bromuro di metile (gas tossico) e le operazioni possono essere svolte solo da imprese autorizzate munite di regolari certificazioni.

Novità dell’IMDG 35-2010
Il nuovo emendamento all’IMDG code (il 35°), da pochi giorni entrato in vigore definitivamente (01/01/2012), ha rivisto, ampliando e meglio definendo, tutte le norme inerenti il trasporto dei container fumigati via mare.

In sintesi: in caso di unità di trasporto sotto fumigazione (e non ventilata) la procedura prevede che, dopo aver sostato minimo 24 ore, periodo minimo sufficiente per fare in modo che il gas raggiunga una concentrazione uniforme in ogni parte dell’unità, essa possa salire a bordo se e soltanto se:

a)     il contenitore venga identificato come UN 3359 (Unita di trasporto merci sotto fumigazione), classe 9;
b)     il contenitore sia idoneo alla fumigazione, quindi abbia un sistema di apertura porte che consenta di ridurre al minimo la fuoriuscita del gas tossico;
c)     sulle porte del contenitore sia posto un segnale di avvertimento (30 cm x 25 cm) come nella figura sotto riportata: 


d) la Multimodal dangerous goods form sia redatta indicando tutti i dati relativi al contenitore compreso la sua classificazione pericolosa e alla stessa va allegato copia del certificato di fumigazione rilasciato dall’azienda responsabile dell’operazione;
e) allo stesso modo siano fornite le indicazioni per lo smaltimento degli agenti fumiganti;
f) la movimentazione del contenitore avvenga tenendo conto delle disposizioni previste dal documento IMO MSC 1/Circ. 1361 (raccomandazioni sull’uso sicuro dei pesticidi sulle navi applicabile alla fumigazione delle unità di trasporto merci);
g) se il contenitore viene stivato, a bordo, sotto il ponte, sia presente sulla nave un dispositivo atto a rilevare la possibile fuga di gas fumiganti;
h) in nessun caso venga effettuata la fumigazione a bordo della nave;
i) il comandante della nave sia  messo sempre al corrente preventivamente della presenza di unità fumigate a bordo (vedi manifesto merci pericolose);
j) il personale interessato deve aver ricevuto un’adeguata formazione in materia.

Nota: evidentemente, se l’unità contiene anche altre merci definite “pericolose” secondo l’ONU diverse dagli agenti fumiganti, si applicheranno alla spedizione tutte le altre norme previste dall’IMDG code per queste tipologie di trasporti (es. segnalazione del container previa apposizione del pittogramma della classe di pericolo corrispondente).

In conclusione, per ovviare a tutti questi inconvenienti di ordine “tecnico-amministrativo” riguardanti la fumigazione, sono oramai in uso con frequenza sempre più alta i pallet e le casse di materiale diverso dal legno (es. plastica) anche se con costi diversi.

Enrico Cappella - Dangerous Goods Safety Advisor - è consulente ADR/RID/IMDG, vanta un'esperienza pluriennale nel settore del trasporto delle merci pericolose e nella formazione aziendale in tali materie.

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